Lotta al riciclaggio di denaro
Che
cos'è il riciclaggio di denaro?
Per riciclaggio di denaro si intende l’immissione mascherata di capitali di origine criminosa nel ciclo economico legale con l'obiettivo di dare una parvenza lecita a tali valori.
L’immissione può avvenire in tre fasi.
Nella maggior parte dei casi il riciclaggio di denaro è associato al traffico di stupefacenti o alla criminalità organizzata. Esistono tuttavia numerosi altri reati che possono essere considerati antefatti del riciclaggio, come appropriazione indebita, corruzione, concussione e tratta di esseri umani, solo per citare alcuni esempi.
In che modo la Svizzera contrasta il riciclaggio di denaro?
Il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro (dispositivo LRD), creato nel 1977 con la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB) e da allora in costante espansione, comprende attualmente, oltre alle disposizioni del Codice penale svizzero (artt. 305bis e 305ter CPS), anche la Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) e la relativa Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA).
La normativa elvetica soddisfa ampiamente le raccomandazioni internazionali del Gruppo di azione finanziaria (GAFI), come emerge anche dal rapporto dell'aprile 2005 relativo al terzo esame a cui il GAFI ha sottoposto la Svizzera, che segnala una rete ben funzionante di misure preventive contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si è tuttavia confrontato con alcuni punti critici su cui gli esperti del GAFI hanno puntato il dito in occasione del terzo esame sul dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro. La nuova Legge sul riciclaggio di denaro è entrata in vigore il 1° febbraio 2009 dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum. Successivamente è stata modificata anche la relativa Ordinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 2011. La Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB), emanata dall’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) quale strumento di autoregolamentazione e sottoposta a revisione e aggiornata ogni cinque anni, sancisce dal 1977 gli obblighi delle banche per quanto concerne l’identificazione dei clienti e degli aventi diritto economico, vietando inoltre l'assistenza attiva alla fuga dei capitali e all'evasione fiscale. Gli organi di revisione previsti dalla Legge sulle banche sono chiamati dalle banche e dalla FINMA a controllare il rispetto della Convenzione da parte delle banche. Inquirenti appositamente incaricati e una commissione di vigilanza CDB hanno il compito di valutare eventuali violazioni, con la possibilità di comminare ammende fino a un massimo di CHF 10 milioni.
Per riciclaggio di denaro si intende l’immissione mascherata di capitali di origine criminosa nel ciclo economico legale con l'obiettivo di dare una parvenza lecita a tali valori.
L’immissione può avvenire in tre fasi.
| Fase 1: «Placement» (collocamento) |
| n questa fase i valori patrimoniali (ad es. denaro contante) vengono versati presso banche e trasformati quindi in scritture contabili, oppure utilizzati per acquisire beni patrimoniali liquidabili a breve termine. |
| Fase 2: «Layering» (sostituzione o trasferimento) |
| L’obiettivo di questa fase è la dissimulazione del denaro collocato nell’ambito della fase 1. A tal fine vengono spesso eseguite operazioni finanziarie complesse di tipo transfrontaliero che presuppongono talvolta il coinvolgimento di banche offshore e società fittizie. Il denaro, tuttavia, può venire mascherato anche attraverso una molteplicità di trasferimenti apparentemente non collegati tra loro in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del denaro stesso. |
| Fase 3: «Integration» (integrazione) |
| L’obiettivo di questa fase è la dissimulazione del denaro collocato nell’ambito della fase 1. A tal fine vengono spesso eseguite operazioni finanziarie complesse di tipo transfrontaliero che presuppongono talvolta il coinvolgimento di banche offshore e società fittizie. Il denaro, tuttavia, può venire mascherato anche attraverso una molteplicità di trasferimenti apparentemente non collegati tra loro in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del denaro stesso. |
Nella maggior parte dei casi il riciclaggio di denaro è associato al traffico di stupefacenti o alla criminalità organizzata. Esistono tuttavia numerosi altri reati che possono essere considerati antefatti del riciclaggio, come appropriazione indebita, corruzione, concussione e tratta di esseri umani, solo per citare alcuni esempi.
In che modo la Svizzera contrasta il riciclaggio di denaro?
Il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro (dispositivo LRD), creato nel 1977 con la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB) e da allora in costante espansione, comprende attualmente, oltre alle disposizioni del Codice penale svizzero (artt. 305bis e 305ter CPS), anche la Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) e la relativa Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA).
La normativa elvetica soddisfa ampiamente le raccomandazioni internazionali del Gruppo di azione finanziaria (GAFI), come emerge anche dal rapporto dell'aprile 2005 relativo al terzo esame a cui il GAFI ha sottoposto la Svizzera, che segnala una rete ben funzionante di misure preventive contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si è tuttavia confrontato con alcuni punti critici su cui gli esperti del GAFI hanno puntato il dito in occasione del terzo esame sul dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro. La nuova Legge sul riciclaggio di denaro è entrata in vigore il 1° febbraio 2009 dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum. Successivamente è stata modificata anche la relativa Ordinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 2011. La Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB), emanata dall’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) quale strumento di autoregolamentazione e sottoposta a revisione e aggiornata ogni cinque anni, sancisce dal 1977 gli obblighi delle banche per quanto concerne l’identificazione dei clienti e degli aventi diritto economico, vietando inoltre l'assistenza attiva alla fuga dei capitali e all'evasione fiscale. Gli organi di revisione previsti dalla Legge sulle banche sono chiamati dalle banche e dalla FINMA a controllare il rispetto della Convenzione da parte delle banche. Inquirenti appositamente incaricati e una commissione di vigilanza CDB hanno il compito di valutare eventuali violazioni, con la possibilità di comminare ammende fino a un massimo di CHF 10 milioni.
